Contratto 7905201 Annullamento e modifica per qualunque
causa
Contratto
7905331 GARANZIA INADEMPIENZA COMPAGNIA
Le presenti
Convenzioni hanno per oggetto, nonostante qualsivoglia disposizione contraria
delle Condizioni Generali alle quali sono allegate, l’assicurazione dei rischi
di seguito definiti la cui garanzia viene stipulata nelle Condizioni
Particolari.
Assicurato
:
Qualunque persona fisica o morale, definita come tale nelle Condizioni
Particolari, avente domicilio in Francia metropolitana, Svizzera, Norvegia,
Monaco, Corsica o in uno dei paesi membri dell’Unione Europea
Contratto
7905201 Annullamento e modifica per qualunque causa
ARTICOLO
1 – NATURA DELLA GARANZIA
L’Européenne d’Assurances rimborsa gli acconti o tutte le somme tasse
escluse depositate presso l’organizzatore del viaggio previa deduzione di una
franchigia indicata di seguito e fatturata in ottemperanza alle condizioni
generali di vendita del viaggio, qualora l’assicurato si trovi costretto ad
annullare o modificare il proprio soggiorno prima della partenza (viaggio di
andata).
L’Européenne d’Assurances rimborsa all’assicurato le spese di
annullamento rimaste a suo carico, qualora la partenza sia impedita da un
evento aleatorio, che possa essere giustificato.
Per evento aleatorio si intende qualsiasi circostanza non intenzionale
da parte dell’assicurato o di un suo famigliare, imprevedibile alla data di
sottoscrizione e dovuta all’azione improvvisa di una causa esterna.
In caso di sinistro,
l’indennità sarà rimborsata come segue : Buono acquisto “go voyage” per un
valore di 100 euro e il resto in contanti. Per qualsivoglia indennità inferiore
a 100 euro, il rimborso sarà effettuato esclusivamente in contanti.
ARTICOLO
2 – EFFETTO DELLA GARANZIA
Con la
riserva che l’assicurato abbia versato preventivamente il premio corrispondente
e abbia sottoscritto il presente contratto alla data dell’iscrizione al viaggio
o al più tardi il giorno precedente al primo giorno di applicazione delle penali
previste nel tariffario delle penali in caso di annullamento, la garanzia ha
effetto a partire dalla sottoscrizione del presente contratto e scade al
momento della partenza ovvero alla consegna delle chiavi in caso di locazione.
ARTICOLO 3 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA
L’indennità
dovuta in virtù della presente garanzia non può superare la somma reale delle
penali fatturate entro il limite massimo del tariffario fissato nelle
condizioni particolari in seguito all’annullamento del viaggio.
In tutti i casi, il
rimborso non potrà eccedere i 6.000 euro a persona con un massimo di 30.000
euro per ogni evento.
Il premio
dell’assicurazione, le spese di gestione e le tasse aeroportuali non sono
rimborsabili.
ARTICOLO 4 – FRANCHIGIA
In caso di annullamento da parte
dell’assicurato in seguito a malattia, incidente o decesso, suo o di un suo
parente, garantiti a titolo della presente convenzione, l’Européenne
d’Assurances indennizzerà l’assicurato con una deduzione di una franchigia pari
a 45 € a persona.
Per gli altri motivi
garantiti in ottemperanza alla presente convenzione, L’Européenne d’Assurances
indennizzerà l’assicurato previa deduzione di una franchigia del 30% del
costo totale del viaggio. Franchigia minima per persona: 75 euro.
ARTICOLO
5 – ESCLUSIONI
Oltre ai casi di esclusione previsti nelle
Condizioni Generali, non sono garantiti gli annullamenti dovuti alle seguenti
cause:
qualunque circostanza che pregiudichi solo
il semplice godimento del viaggio dell’assicurato
per il semplice fatto che la meta del
viaggio da parte dell’assicurato è sconsigliata dal Ministero degli esteri
francese
qualunque evento la cui responsabilità
possa risalire al tour operator in applicazione della legge francese n. 92645
del 13 luglio 1992
richiesta in ritardo
di un visto presso le autorità competenti, la non conformità di un passaporto,
la dimenticanza di vaccinazioni, il furto o la perdita dei documenti di
identità oltre le 48 ore precedenti alla partenza
malattia psichica,
mentale o depressiva senza ospedalizzazione o che comporti un’ospedalizzazione
inferiore ai tre giorni
soppressione o modifica delle ferie pagate
dell’assicurato imposta dal datore di lavoro, quando queste non fossero state
concesse dal datore di lavoro prima dell’iscrizione al viaggio e della
sottoscrizione del presente contratto.
soppressione o modifica delle ferie pagate
relative alle libere professioni, ai lavoratori indipendenti, dirigenti e
rappresentanti legali delle aziende.
Articoli
comuni a tutte le garanzie
ARTICOLO
1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di annullamento
L’assicurato o i suoi aventi causa
devono :
ò avvisare la ditta presso la quale
l’assicurato ha acquistato la prestazione sin dal presentarsi del sinistro. In
caso di ritardo nell’annullamento da parte dell’assicurato, L’Européenne
d’Assurances potrà farsi carico solo delle spese di annullamento esigibili alla
data dell’insorgere dell’evento.
ò avvisare L’Européenne d’Assurances,
per iscritto sin dal presentarsi del sinistro e, al più tardi, entro 5 giorni
lavorativi. Superato tale termine, l’assicurato sarà destituito di qualsiasi
diritto all’indennizzo qualora il ritardo abbia causato pregiudizio a
L’Européenne d’Assurances.
ò far pervenire a L’Européenne d’Assurances tutti i documenti necessari
all’apertura della pratica per dimostrare la fondatezza e l’ammontare del
reclamo, in particolare la busta paga dell’assicurato relativa al mese della
partenza.
In ogni caso, gli
originali delle fatture relative alle spese di annullamento e iscrizione sanno
richieste sistematicamente all’assicurato.
Senza la
comunicazione al nostro consulente medico delle informazioni mediche necessarie
all’istruzione, la pratica non potrà essere regolata.
L’Européenne
d’Assurances si riserva il diritto di reclamare il biglietto di viaggio
previsto all’inizio e non utilizzato ovvero la copia del rimborso effettuato
dalla compagnia aerea fatta eccezione per biglietti elettronici.
I
sinistri completi saranno saldati entro le 72 ore lavorative, previo studio,
trattamento e accettazione della pratica da parte della compagnia, purché
l’assicurato fornisca tutti i documenti necessari all’istruzione della pratica
sinistri.
ARTICOLO
2 - MEDIACOM
L’Européenne
d’Assurances aderisce alla
procedura di mediazione attuata dalle organizzazioni assicurative
professionali, accessibili a tutti gratuitamente, le quali si prefiggono lo
scopo di favorire la risoluzione amichevole delle controversie che potrebbero
sorgere tra assicurato e assicuratore.
È stato creato un apposito organismo per centralizzare
i reclami da parte degli assicurati.
MEDIATION ASSURANCES BP 907 75424 PARIS cedex 09
ARTICOLO 3 – RISCHI ESCLUSI - ESCLUSIONI GENERALI
Indipendentemente dalle esclusioni particolari previste dalle
convenzioni speciali, il presente contratto non garantisce in nessun caso i
danni e incidenti provocati da uno dei seguenti eventi:
-Uso
di droghe, stupefacenti, medicinali non prescritti da un medico
-Stato di ubriachezza,
atti intenzionali, colpe dolose e tutte le loro conseguenze, inosservanza
consapevole di divieti ufficiali
-Suicidio
o tentativo di suicidio, automutilazione
-Manipolazione
o detenzione di apparecchi da guerra e/o armi, comprese quelle utilizzate per
la caccia
-Partecipazione
a scommesse, crimini, risse (salvo il caso di legittima difesa)
-Danni
causati intenzionalmente dall’assicurato, per suo ordine o con la sua
complicità o concorso.
-Qualsiasi causa di forza maggiore che renda
impossibile l’esecuzione del contratto, in particolare i divieti decisi dalle
autorità locali, nazionali o internazionali.
-Guerra civile, conflitto internazionale, sommosse,
movimenti popolari, scioperi, atti di terrorismo o di sabotaggio,
manifestazioni di radioattività.
-Epidemie, inquinamento o catastrofi naturali,
-Incidenti
conseguenti alla pratica di sport da parte dell’assicurato nell’ambito di una
gara ufficiale organizzata da una federazione sportiva e per la quale è
rilasciata una licenza, compreso l’allenamento in vista di tale gara.
-Alpinismo
di alta montagna, bob, caccia grossa, sport aerei, skeleton e pratica del quad,
go-kart e sci fuori pista.
INDIRIZZO
POSTALE
L’EUROPEENNE D’ASSURANCES 41, rue des Trois Fontanot - 92024
Nanterre Cedex
COME DICHIARARE UN
SINISTRO
Per dichiarare un sinistro a L'Européenne d'Assurances sul
contratto 7905201:
1/ Andare sul sito internet http://www.leassur.com
2/ Poi su "accesso privati" e "dichiarare un
sinistro"
3/ Seguire le cinque tappe che permettono di ottenere un
numero di pratica oltre ai documenti da fornirci.
Se il viaggio dell’assicurato è annullato in seguito a:
Fallimento di una
compagnia aerea
In caso di fallimento di una Compagnia aera di linea, low cost o
charter, L’Européenne d’Assurances indennizza l’assicurato per l'ammontare del
biglietto aereo prenotato presso di essa e annullato unicamente in conseguenza
al suddetto fallimento
Sciopero del personale
della Compagnia Aerea
In caso di sciopero del personale di
una Compagnia aerea di linea, low cost o charter, L’Européenne d’Assurances
indennizza l’assicurato per l’ammontare del biglietto aereo prenotato presso di
essa e annullato unicamente in conseguenza del suddetto sciopero purché non
siano state date comunicazioni di preavviso di sciopero al momento della
prenotazione del viaggio.
Ritardo dell’aereo
L’Européenne d’Assurances indennizza
l’assicurato per l’ammontare del biglietto aereo qualora questi decida di
annullare il proprio soggiorno a causa di un ritardo dell’aereo superiore a
7 ore sul volo di andata conseguente a:
-cattive
condizioni meteorologiche
-guasto
tecnico dell’aereo
-altri
problemi all’interno dell’aeroporto, per qualunque causa, e in particolare
sciopero, attentato, catastrofi di varia natura.
ARTICOLO
2 – EFFETTO DELLA GARANZIA
Con riserva
che l’assicurato abbia versato preventivamente il premio corrispondente e abbia
sottoscritto il presente contratto alla data dell’iscrizione al viaggio o al
più tardi il giorno precedente al primo giorno di applicazione delle penali
previste nel tariffario delle penali in caso di annullamento, la garanzia ha
effetto a partire dalla sottoscrizione del presente contratto e scade al
momento della partenza.
ARTICOLO 3 – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA
L’assicurato ammette
di non essere a conoscenza di alcuna informazione materiale, fattuale o di
circostanze suscettibili di tradursi in un sinistro al momento dell’acquisto
del biglietto.
Il premio
dell’assicurazione e le spese per il visto non sono rimborsabili.
ARTICOLO 4 – FRANCHIGIA
L’Européenne d’Assurances indennizzerà
l’assicurato previa deduzione di una franchigia di 30 euro a persona.
ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI
Oltre ai casi di esclusione previsti nelle
Condizioni Generali, non sono garantiti gli annullamenti dovuti alle seguenti
cause:
- Eventi sopraggiunti
tra la data di prenotazione del viaggio dell’assicurato e la data di
sottoscrizione del presente contratto.
.
ARTICOLO
6 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato o i suoi aventi causa
devono :
ò avvisare la ditta presso la quale
l’assicurato ha acquistato la prestazione sin dal verificarsi del sinistro. Se
l’assicurato annulla in ritardo, L’Européenne d’Assurances potrà farsi carico
solo delle spese di annullamento esigibili alla data dell’insorgere
dell’evento.
ò avvisare Présence assistance
all’indirizzo di posta elettronica servicevoyage@presenceassistance.com
o corriere a PRESENCE Assistance Tourisme BP 2101 75771 PARIS Cedex 16 non
appena verificatosi il sinistro e comunque non oltre 5 giorni lavorativi.
Superato tale termine, l’assicurato sarà destituito di qualsiasi diritto
all’indennizzo qualora il ritardo abbia causato pregiudizio a L’Européenne
d’Assurances.
Riportare sulla lettera / e-mail il
numero del contratto 7905331, il motivo preciso dell’annullamento e le
coordinate complete dell’assicurato.
I sinistri saranno gestiti entro 72
ore, purché l’assicurato fornisca sia tutti i documenti necessari
all’istruzione della pratica sinistri sia le coordinate bancarie (RIB) al
gestore. Egli dovrà inoltre inviare tutte le pezze d’appoggio originali che
consentano di attuare le garanzie per ritardo aereo o sciopero del personale
della compagnia aerea.
Présence
assistance si riserva il diritto di richiedere il biglietto di viaggio previsto
all’inizio e non utilizzato ovvero la copia del rimborso effettuato dalla
compagnia aerea fatta eccezione per biglietti elettronici.
ARTICOLO
7 – DEFINIZIONI
vL’Européenne
d’Assistance e d’assurances: Assicuratore del rischio.
vPrésence
Assistance : gestore sinistri
vAssicurato:
è garantito a titolo del presente contratto solo l’assicurato indicato sul
modulo di sottoscrizione
vDomicilio :
luogo
di residenza abituale dell’assicurato in Francia Metropolitana, compresi Dom e
Tom, Corsica e Monaco, in Svizzera o in uno degli stati membri dell’Unione
Europea
vTerritorialità:
Tutto il mondo
ARTICOLO
8 - ESCLUSIONI GENERALI
La garanzia di
l’Européenne d’assurances non può avere effetto nei casi seguenti :
vUso di droghe,
stupefacenti, medicinali non prescritti da un medico
vStato di ubriachezza,
atti intenzionali, colpe dolose e tutte le loro conseguenze, inosservanza
consapevole di divieti ufficiali
vSuicidio o tentativo
di suicidio, automutilazione
vManipolazione
o detenzione di apparecchi da guerra e/o armi, comprese quelle utilizzate per
la caccia
vPartecipazione a
scommesse, crimini, risse (salvo il caso di legittima difesa)
vIncidenti
conseguenti alla pratica di sport da parte dell’assicurato nell’ambito di una
gara ufficiale organizzata da una federazione sportiva e per la quale è
rilasciata una licenza, compreso l’allenamento in vista di tale gara
vLe
conseguenze derivanti dalla pratica di: alpinismo di alta montagna, bob, caccia
grossa, sport aerei, skeleton, speleologia e pratica dello sci fuori pista.
I prezzi possono essere sottoposti dall'organizzatore e/o dal trasportatore a delle condizioni di vendita o di emissione particolari. Vedi le Condizioni di Vendita Licenza LI 075 07 0063 N°IATA 202 29 252 RCS PARIGI 491 249 553 - RCP : HISCOX Contratto N° HA RCP0082196 Garanzia finanziaria : APS Tutti i prodotti proposti da Govolo sono sottoposti ad una garanzia finanziaria Questa protezione assicura prima di tutto i clienti.
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